Mi sono occupato in passato sul mio blog delle questioni relative al deposito dei reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., in particolare affrontando la questione relativa alla natura “endoprocessuale” o meno del mezzo, che rivestiva importanza pregnante fino al 27/6/2015 allorquando il deposito in modalità telematica non era consentito per i c.d. “introduttivi” mentre era obbligatorio per gli atti depositati dal difensore della parte già precedentemente costituita.
Per fortuna, tali questioni sono state in larga misura superate con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 16 bis DL 179/2015 secondo cui “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e’ sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita’ previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’“: come abbiamo avuto modo di sottolineare altre volte, la norma appena trascritta prevede una sorta di “regola aurea” per l’Avvocato, regola secondo la quale depositando in modalità telematica non si sbaglia mai.
Tale regola vale tuttora per i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. alla luce di alcune note pronunce di merito che ne hanno affermato la natura “endoprocessuale”: la prima di esse (Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, ord. 16 gennaio-26 gennaio 2015), nel pronunciarsi sul “se il reclamo, avverso un provvedimento cautelare emesso in corso di causa, debba essere considerato un atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita“, afferma a chiare lettere che “la risposta non può che essere affermativa, la parte è costituita nel giudizio di merito, nell’ambito del quale si inserisce il procedimento cautelare, sia per la prima fase, che per quella di reclamo, destinata a concludersi con un provvedimento che eventualmente si sostituisce a quello pronunciato dal G.I., e produce effetti, salvo sua revoca o modifica, sino all’esito del giudizio di cognizione, cui è funzionale, quanto alla tutela dei diritti fatti valere“. In senso sostanzialmente convergente ed in maniera addirittura più rigorosa si pronunciò anche il Tribunale di Foggia.
Conseguenza di tale indispensabile premessa è che il deposito in modalità telematica dei reclami è senz’altro consigliabile, avuto riguardo al fatto che, ove il Tribunale investito della decisione sullo stesso aderisse all'orientamento sopra ricordato circa la realativa natura “endoprocessuale” da un eventuale deposito in modalità cartacea dello stesso potrebbero potrebbero sorgere spiacevoli questioni di (in)ammissibilità.
1) Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (registri contenzioso e lavoro)
In linea generale, quindi, per i depositi dei reclami ex art. 669 terdecies avverso ordinanze nei procedimenti possessori o nei cautelari uniformi del contenzioso, andrà adoperato lo schema di atto in corso causa, selezionando il registro “contenzioso” (o “lavoro” a seconda dei casi) e lo schema “Reclamo” (Atto di deposito di un reclamo):
All'esito del deposito, nel fascicolo cautelare in SICID verrà generato un evento “Iscritto procedimento di RECLAMO AL COLLEGIO n. …..“: vale a dire che risulterà segnalata nel fascicolo cautelare l'apertura di un nuovo procedimento (contenzioso o lavoro, a seconda dei casi) ed il relativo numero di R.G..
Trattandosi di un “corso causa” non sarà necessario ridepositare (al momento) né la copia dell’ordinanza cautelare impugnata né alcuno dei documenti già prodotti, proprio perché già presenti nel fascicolo a quo: andrà conseguentemente depositato il solo reclamo.
La casistica dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. non si esaurisce con quelli relativi ad ordinanze cautelari iscritte nei registri del contenzioso.
Se è vero che l’art. 669-terdecies individua quale oggetto del reclamo letteralmente “l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo” (cfr. anche C.Cost. 253/94), è pur vero che è pacificamente riconosciuta natura cautelare anche ai provvedimenti concessivi o negatori della sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., i quali , com’è noto, vanno trattati incidentalmente nel fascicolo del procedimento esecutivo che viene iscritto nei registri informatici SIECIC. Si ricorda, al riguardo, che l’art. 623 c.p.c., prevede che la sospensione può essere disposta a) dalla legge, ovvero b) dal giudice dinanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato ovvero c) da parte del giudice dell’esecuzione.
Le ipotesi in cui può verificarsi la sospensione del processo esecutivo (a parte l’ipotesi di cui all’art. 624bis c.p.c., in cui la sospensione viene richiesta congiuntamente da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo), sono dunque tre: l’art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione disposta dal Giudice, in presenza di opposizione all’esecuzione da parte del debitore nonché da parte del terzo, ove ricorrano gravi motivi, ed eventualmente imponendo una cauzione alla parte che ha formulato la relativa richiesta (comma 1). Il secondo comma individua il reclamo cautelare come mezzo di impugnazione avverso il provvedimento che abbia concesso ovvero negato la sospensione, ed il terzo comma disciplina le conseguenze del mancato reclamo ovvero del rigetto di esso avverso l’ordinanza che ha disposto la sospensione.
La natura del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. è quindi cautelare per espressa previsione normativa, come si evince chiaramente dal secondo comma della norma, che, come detto, prevede la sua reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c
Per quanto concerne i profili “telematici” della questione, vanno in questa sede fatte due considerazioni: la prima attiene al fatto che nel procedimento di esecuzione qualsiasi atto successivo all’inizio dell’esecuzione stessa va depositato in modalità telematica: vero è che il procedimento di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e 619, comma 2, c.p.c. apre una parentesi di cognizione nel procedimento esecutivo, ma proprio per questa ragione si ripropongono, nell’ambito del reclamo avverso l’ordinanza che accoglie o denega la sospensione dell’esecuzione, le medesime questioni sottese dalle su richiamate ordinanze dei Tribunali di Torino e di Foggia: anche qui, quindi, opera la “regola aurea” di cui si è detto innanzi.
V’è però un problema tecnico, connesso al fatto che a) il reclamo introduce una fase contenziosa che non può essere iscritta nel SIECIC e b) i sistemi SICID e SIECIC non comunicano tra loro. Da ciò consegue che il reclamo avverso i provvedimenti ex art. 624 c.p.c. non possono essere depositati con lo schema del “reclamo” in corso di causa nel fascicolo di esecuzione (e quindi nel SIECIC) ma andranno più banalmente depositati come nuovo procedimento nel registro “Contenzioso“, ruolo “procedimenti speciali“, schema “Ricorso” col “codice oggetto” generico “019999“. Si avrà cura, affinché la Cancelleria possa gestire correttamente la ritualità camerale, di indicare a chiare lettere che trattasi di reclamo al Collegio. Si faccia attenzione a NON inserire alcun numero di R.G. di riferimento, perché , giova ripeterlo, l’atto va depositato in questo caso come procedimento nuovo:
Il deposito dovrà quindi avvenire con lo schema del “ricorso generico in corso di causa“
3.2 IL RECLAMO AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE EX ART. 630 C.P.C.
Diversamente dal reclamo avverso l’ordinanza di estinzione ex art. 308 c.p.c., quello avverso l’ordinanza che pronuncia l’estinzione del procedimento esecutivo non potrà essere proposta nel fascicolo dell’esecuzione, trattandosi evidentemente di un procedimento avente natura contenziosa, non gestibile dal SIECIC. Ne consegue che, analogamente a quanto accade per il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti ex art. 624 c.p.c., tale atto andrà depositato nel registro contenzioso. Si rinvia per brevità a quanto osservato al paragrafo 2).
Trattandosi di appello, è certo che tale atto va iscritto, oltre che con “ricorso“ (per quanto appena detto), nel ruolo “contenzioso” della Corte d’Appello competente: non essendovi un codice procedimento ad hoc potrà essere adoperato quello generico per le “altre controversie di diritto amministrativo” (180999).